TRIBUTO SUI SERVIZI - TASI
ALIQUOTE ANNO 2017
DESCRIZIONE | ALIQUOTA |
CODICE COMUNE CODICE TRIBUTO |
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Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | Esclusi dalla TASI dall’anno 2017 | ================= | |
Aliquota per tutti gli altri fabbricati |
1,50 per mille |
Codice Comune : B929 Codice Tributo F24 : 3961 |
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Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9/12/1998 n. 431 - Casistica prevista dal 2016 | 1,5 per mille, da ridurre al 75 per cento - Aliquota applicabile 0,375 per mille |
Codice Comune: B929 Codice Tributo F24 : 3961 |
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Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 1,50 per mille |
Codice Comune : B929 Codice Tributo F24 : 3961 |
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Aliquota per le aree edificabili | 1,50 per mille |
Codice Comune : B929 Codice Tributo F24 : 3960 |
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Terreni agricoli e incolti | Esenti per legge | ============ | |
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’attività agro-silvo-pastorale. | Non soggetti per il Comune di Casanova Lonati dall’anno 2017 | ============ | |
- - L’Aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per loro utilizzazione ai fini edificatori richiedono la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo. (disposizione dettata nel deliberativo della deliberazione del C.C. n. 4 del 29/03/2017 ).
- Nella TASI il soggetto passivo (colui il quale è tenuto al versamento dell'imposta) non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati e di aree edificabili, ma anche l'affittuario.
Dal 2016 la TASI non è dovuta:
-per l'abitazione principale, come definita ai fini IMU e per le unità immobiliari ad essa assimilate, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .
-per la quota relativa al detentore, in relazione alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per il periodo in cui l’utilizzatore ed il suo nucleo familiare abbiano avuto la residenza e la dimora abituale nello stesso immobile.
La legge stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare non adibita ad abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'inquilino, che non utilizza l'immobile come abitazione principale, dovrà versare una quota compresa fra il 10% ed il 30% del totale secondo quanto stabilito dal Regolamento TASI del Comune.
INFORMATIVA COMPLETA SULLA IUC
INFORMATIVA_CONTRIBUENTI_IUC_2017.pdf
ATTI DELIBERATIVI ANNO 2017
I regolamenti della IUC non sono stati modificati nell'anno 2017, pertanto sono vigenti gli atti approvati nell'anno 2016.
Deliberazione_CC_10-2016-_Approvazione_regolamenti_IUC_2016.pdf
Deliberazione_CC_10-2016-_Allegato-Regolamento_TASI_anno_2016.pdf
Approvazione_aliquote_e_tariffe_IUC__IMU_TASI_TARI_anno_2017.PDF
Valore_delle_aree_ai_fini_IMU_anno_dimposta_2017_-_GC_11-2017.PDF
Allegato_1_alla_GC_11-2017_-_Valore_aree_ai_fini_IMU_per_lanno_2017.pdf