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 TRIBUTO SUI SERVIZI - TASI 

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ALIQUOTE  ANNO 2017

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA

CODICE COMUNE

CODICE TRIBUTO

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in                               L. 214/2011 Esclusi dalla TASI dall’anno 2017 =================

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

1,50 per mille

Codice Comune : B929

Codice Tributo F24 : 3961

Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9/12/1998 n. 431 -  Casistica prevista dal 2016 1,5 per mille, da ridurre al  75 per cento - Aliquota applicabile 0,375 per mille

Codice Comune: B929

Codice Tributo F24 : 3961

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D   1,50 per mille

Codice Comune : B929

Codice Tributo F24 : 3961

Aliquota per le aree edificabili 1,50 per mille

Codice Comune : B929

Codice Tributo F24 : 3960

Terreni agricoli e incolti Esenti per legge ============
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’attività agro-silvo-pastorale. Non soggetti per il Comune di Casanova Lonati  dall’anno 2017 ============
       
  • - L’Aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per loro utilizzazione ai fini edificatori richiedono la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo.                       (disposizione dettata nel deliberativo della deliberazione del C.C. n. 4 del 29/03/2017 ).

  • Nella TASI il soggetto passivo (colui il quale è tenuto al versamento dell'imposta) non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati e di aree edificabili, ma anche l'affittuario. 
    Dal 2016 la TASI non è dovuta:
    -per l'abitazione principale, come definita ai fini IMU e per le unità immobiliari ad essa assimilate, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . 
    -per la quota relativa al detentore, in relazione alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per il periodo in cui l’utilizzatore ed il suo nucleo familiare abbiano avuto la residenza e la dimora abituale nello stesso immobile.
    La legge stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare non adibita ad abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'inquilino, che non utilizza l'immobile come abitazione principale, dovrà versare una quota compresa fra il 10% ed il 30% del totale secondo quanto stabilito dal Regolamento TASI del Comune.

 

INFORMATIVA COMPLETA SULLA IUC

 

 INFORMATIVA_CONTRIBUENTI_IUC_2017.pdf

 

 ATTI DELIBERATIVI ANNO 2017

  

I regolamenti della IUC non sono stati modificati nell'anno 2017, pertanto sono vigenti gli atti approvati nell'anno 2016.

 

Deliberazione_CC_10-2016-_Approvazione_regolamenti_IUC_2016.pdf

 

Deliberazione_CC_10-2016-_Allegato-Regolamento_TASI_anno_2016.pdf

 

Approvazione_aliquote_e_tariffe_IUC__IMU_TASI_TARI_anno_2017.PDF

 

Valore_delle_aree_ai_fini_IMU_anno_dimposta_2017_-_GC_11-2017.PDF

 

Allegato_1_alla_GC_11-2017_-_Valore_aree_ai_fini_IMU_per_lanno_2017.pdf

 

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