Variazioni colturali AGEA 2024

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2024 (ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,...
Data:

10 gennaio 2025

Tempo di lettura:

1 min

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Avviso

Descrizione

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di
aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori
nell’anno 2024

(ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni)
_______________________________________________________________________________________________
Nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/2024 è prevista la pubblicazione del comunicato dell’Agenzia
delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento
delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2024.
L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale
è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla
base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che li ha prodotti
tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2024, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini
dell’erogazione dei contributi agricoli.
Come consultare gli aggiornamenti - Gli elenchi delle particelle aggiornate(1) sono disponibili
anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune
di competenza, nonchè presso la sede della Direzione Provinciale di Pavia, sito in VIA
DEFENDENTE SACCHI 6, previo appuntamento.
In caso di incoerenza - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento
possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende
il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.
I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui
sopra.
Pavia, 18/12/2024

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Ultimo aggiornamento pagina: 10/01/2025 09:32:27

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