Descrizione
COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA
AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI
PROVINCIA DI PAVIA
AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI
Iscrizione negli elenchi comunali
I L S I N D A C O
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come
modificato dalle Leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n.
1441;
modificato dalle Leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n.
1441;
R E N D E N O T O
1) Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi
dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile
1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI
ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.
12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
2) I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
3) Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Casanova Lonati, lì 29.04.2025
dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile
1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI
ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.
12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
2) I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
3) Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Casanova Lonati, lì 29.04.2025
IL SINDACO
( Stefano Lucato )
( Stefano Lucato )
Allegati
Documenti
Con l'App è meglio!
Sapevi che puoi leggere questo Avviso anche sull'App ufficiale del comune?
Ultimo aggiornamento pagina: 30/04/2025 09:38:45