Descrizione
SETTORE INFRASTRUTTURE, EDILIZIA SCOLASTICA
N. Proposta 418 del 05/11/2025 ORDINANZA N.410 del 06/11/2025
N. Proposta 418 del 05/11/2025 ORDINANZA N.410 del 06/11/2025
OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
PERIODO INVERNALE 2025-2026.
PERIODO INVERNALE 2025-2026.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia
ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e
condizionare il regolare svolgimento del traffico;
Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotta
aderenza per i pneumatici non adeguati montati sui veicoli;
Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre
blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire
l’espletamento del servizio di sgombero neve e di spargimento di materiale antighiaccio sulla rete
stradale di competenza;
Visto l’art.6, comma 4, lett. e), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della
strada, come modificato dall’art. 1, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n.120;
Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU \ 1580 – del 16.01.2013;
ORDINA
Che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, quale specifica
categoria dei motoveicoli, e le macchine agricole, fatto salvo per i mezzi impiegati nel servizio
sgombero neve da parte della Provincia di Pavia per i quali vigono specifiche disposizioni
capitolari, che nel periodo dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 transitano sull’intera rete
viaria di competenza di questo Ente, debbano essere muniti di pneumatici invernali, ovvero
debbano avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Che nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori ed i motocicli circolino solo in assenza di
neve o ghiaccio sulle strade, oltre che in assenza di fenomeni nevosi in atto.
OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
PERIODO INVERNALE 2025-2026.
I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva
92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il
corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i
dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e
O2 (per la classificazione dei veicoli si veda l’Allegato 2 alla presente Ordinanza). Sono altresì
ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori,
così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto
previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 - Norme
concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del
veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di
installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere
montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda
l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo
stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di
categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo le disposizioni della
Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’allegato B della
direttiva (Allegato 1 della presente Ordinanza).
Il Personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n.285, nuovo Codice della strada, e suo Regolamento DPR 495/1992 è incaricato di far
rispettare la presente Ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto
Legislativo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Lombardia, ovvero
ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del
decreto legislativo n. 285/1992.
IL DIRIGENTE
Roberta Baldiraghi
Allegati
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/11/2025 09:38:30